TESSERAMENTO - COMUNICAZIONE
   Anno Sportivo 2009/2010  01/10/2009   
 
 
CERTIFICAZIONE DI IDENTITA' 2009/2012 - MODALITÀ OPERATIVE PER LE SOCIETÀ  
Aggiornamento del 01/10/2009
Si comunica che il Consiglio Provinciale ha deliberato una chiarificazione normativa relativa a quano già disposto con il Comunicato Ufficiale n.1 al punto punto 31.f.3 in merito alle autocertificazioni.


Come anticipato con il Comunicato Ufficiale n.1 - punto 31.f.3 da questa stagione sportiva, 2009/2010, tutte le autocertificazioni rilasciate fino al 30 giugno scorso non sono più valide.
Infatti tutti i documenti attualmente in circolazione dovranno essere sostituiti con un nuovo formato plastificato avente validità tre anni il quale non avrà la necessità del rinnovo fino al termine della stagione 2011/2012.

Queste le modalità operative per il rilascio dei nuovi certificati di identità
  1. Le società potranno consegnare presso la segreteria C.P. dal 27 agosto 2009
    1. la vecchia certificazione oppure una foto
    2. copia del documento di identità dell’atleta, ovvero se minore e privo del documento rilasciato dalla pubblica amministrazione, una foto e la copia del documento del genitore con certificazione di autenticità della foto stessa.
    3. il nuovo modulo di "certificazione di identità" già disponibile sul sito CP alla pagina modulistica provinciale - nel documento potranno essere completate fino a tre richieste ed è disponibile nei formati word e pdf
  2. L’operazione avrà un costo unitario di 0,25 Euro ed il versamento dovrà essere eseguito preventivamente a favore di uno dei conti del Comitato Provinciale (vedi punto "35" C.U. n.1) ovvero potrà essere versato in contanti direttamente in Segreteria
  3. Per un miglior servizio si consiglia di precompilare il nuovo modulo e depositare il materiale presso la Segreteria per il ritiro alcuni giorni dopo oppure si potrà fissare un appuntamento per accordi diretti con gli incaricati del C.P.
Ricordiamo infine che
  1. nel caso in cui l'autocertificazione non sia del "nuovo formato plastificato" oppure si accerti una possibile alterazione, l'arbitro della gara ritirerà la stessa per la consegna al Giudice Unico per l'adozione dei relativi provvedimenti.
    Il documento alterato non potrà essere ritenuto valido per la partecipazione alla gara in questione.

  2. in relazione a quanto indicato sopra, si stabilisce che alla prima infrazione sia sanzionata la società con una multa pari ad euro 50,00 (cinquanta/00) e contemporanea DIFFIDA.
    Alla reiterazione dell'irregolarità il Presidente della Società in mora sarà deferito alla Procura Federale unitamente agli aleti coinvolti ed il capitano della squadra.
  3. nel caso in cui venga presentata un'autocertificazione del "vecchio formato NON plastificato" il documento potrà essere ritenuto valido per la partecipazione alla gara in questione ma sarà ritirato dall'arbitro.
  4. per le autocertificazioni plastificate, nel caso in cui ci fossero degli errori di compilazione sui dati anagrafici, documento potrà essere ritenuto valido per la partecipazione alla gara in questione ma sarà ritirato dall'arbitro con l'invito alla società a sostituire il documento errato.



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